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Agenzia delle entrate: le regole per il Quadro RW e IVAFE su fondi esteri

28 Luglio 2025 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate analizza gli obblighi fiscali per i residenti in Italia che detengono quote non negoziate di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) esteri non immobiliari, affrontando in particolare la corretta valorizzazione di queste quote nel quadro RW del Modello Redditi e nel quadro W del modello 730, ai fini del monitoraggio fiscale e dell’applicazione dell’IVAFE (Agenzia delle entrate, risposta 28 luglio 2025, n. 11).

In una nuova risposta ad interpello l’Agenzia si concentra sulla corretta indicazione del valore delle quote, non negoziate in mercati regolamentati, detenute da persone fisiche residenti in Italia e non esercenti attività d’impresa, in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) esteri non immobiliari.

 

Il quesito posto dall’Istante riguarda la valorizzazione di quote di OICR esteri non immobiliari, prevalentemente lussemburghesi e conformi alla direttiva 2009/65/CE. Si tratta in particolare di Fondi di private equity, gestiti da management companies residenti all’estero e soggette alla vigilanza delle autorità regolamentari del loro stato di residenza.
Le management companies raccolgono dagli investitori risorse finanziarie, che si obbligano a sottoscrivere un determinato numero di quote del Fondo con un investimento massimo concordato (cosiddetto “commitment”). Tali risorse vengono reinvestite nell’acquisto di partecipazioni in società target, prevalentemente in Europa. I proventi del Fondo, sotto forma di dividendi o capital gains, sono periodicamente distribuiti agli investitori, costituendo per questi ultimi redditi di capitale.
Le management companies rendicontano le operazioni di investimento, fornendo prospetti che includono dettagli sui versamenti, sui redditi di capitale, sui rimborsi di capitale e sul Net Asset Value (NAV) del Fondo (sia complessivo che pro-quota).
Gli investitori provvedono al pagamento dell’imposta sostitutiva del 26% sui redditi di capitale distribuiti. Inoltre, indicano il costo di acquisto delle quote nel quadro RW del Modello REDDITI PF o nel quadro W del Modello 730, riportando il codice dello Stato in cui è istituito il Fondo. Essi provvedono anche alla liquidazione dell’IVAFE.
La questione principale, dunque, è la corretta valorizzazione delle quote per il monitoraggio fiscale e l’IVAFE, in quanto tali quote non hanno né un valore nominale né un valore di rimborso.

L’Agenzia delle entrate ricorda che l’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990 stabilisce che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia, che detengono investimenti o attività finanziarie estere suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. 
L’IVAFE si applica sul valore dei prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti ed i soggetti passivi sono gli stessi tenuti al monitoraggio fiscale.
Il provvedimento dell’Agenzia del 5 giugno 2012, prevede le disposizioni di attuazione per l’applicazione dell’IVAFE. In particolare, tale provvedimento, in merito alla base imponibile, stabilisce, in generale, che il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare (o, se inferiore, al termine del periodo di detenzione) nel luogo in cui esse sono detenute. Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, comunque, nei casi in cui le attività  finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, invece, si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Infine, per i titoli che non presentino né un valore nominale né un valore di rimborso, occorre tenere conto del valore di acquisto. 

 

Dunque, per adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale e di liquidazione dell’IVAFE, le persone fisiche devono compilare il quadro RW del modello REDDITI PF o il quadro W del modello 730.

Nel caso di specie, le quote dei Fondi oggetto del quesito, che non sono negoziate in mercati regolamentati e non hanno un valore nominale o di rimborso, devono essere valorizzate al loro costo di acquisto.

Nella colonna 4 dei quadri dichiarativi deve essere indicato il codice di riferimento dello Stato in cui è istituito il Fondo, e non di quello in cui è stabilita la management company.

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